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Scritto da Administrator   
Mercoledì 13 Gennaio 2010 21:40

 Denominazione – Sede – Scopo

Articolo 1

E’ costituita la:
Associazione “Progetto Lavoro Giovani”

 

Articolo 2

Essa ha sede in Via Ludovico Pepe, 4 Ostuni BR

Articolo 3

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone principalmente di:

- promuovere e sostenere l’occupazione giovanile, il tutoraggio dei disoccupati, la formazione professionale e l’imprenditoria giovanile.

A tal fine l’associazione potrà:

- pubblicizzare l’iniziativa con convegni, riunioni, dibattiti ed altre attività;
- organizzare, manifestazioni culturali ed in genere di altra natura non in contrasto con i fini predetti.

Patrimonio ed Esercizi Sociali

 

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili, che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’ Associazione sono costituite (eventualmente):

a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 5

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Coordinamento il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 Soci

Articolo 6

I soci di dividono in:

Fondatori, Onorari e Ordinari.

Sono soci fondatori le persone , enti e società che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci onorari:

a) le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della imprenditorialità finalizzata all’occupazione giovanile, nel sociale ed in qualsiasi altro campo;
b) gli enti pubblici e privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l’attività dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone, enti e società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno (eventualmente) all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
L’adesione all’ Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso al diritto di dimissioni.
Ogni socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita sociale.
L’esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tre le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell’Associazione.

La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

 

Articolo 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consigli, la indegnità verrà sancita dell’Assemblea dei Soci.

 

Organi dell’associazione

Articolo 8

Sono organi dell’Associazione: L’assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori, il Coordinamento.
L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo e non può essere in alcun modo limitata o vincolata.

 Amministrazione

Articolo 9

L’Associazione è amministrata da un Coordinamento composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque.
Saranno membri di diritto tre Consiglieri nominati dai soci fondatori.
Gli altri membri verranno eletti dall’Assemblea.
I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al momento della nomina.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

 

Articolo 10

Il Coordinamento nomina nel proprio seno un Coordinatore, e un Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio e del Coordinamento.

 Articolo 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto del Coordinatore, in sua assenza da uno dei componenti il coordinamento.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

 

Articolo 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure

a) compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
b) nomina i soci onorari;

Articolo 13

Il Coordinatore, ed in sua assenza il Coordinamento, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee

 

Articolo 14

L’assemblea è composta da tutti i soci ed è un organo sovrano dell’Associazione.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’articolo 20 Codice Civile.
L’assemblea deve essere convocata nel Comune di Ostuni, anche fuori della sede sociale.

 

Articolo 15

L’assemblea delibera :

- sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Coordinamento, il direttivo e il Collegio dei Revisori;
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o statuto.

 

Articolo 16

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare, con delega, da altri soci anche se membri del Consiglio.

 

Articolo 17

L’assemblea è presieduta dal Coordinatore, in mancanza da uno dei membri del Coordinamento.
Il Coordinatore dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Coordinatore dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

Articolo 18

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 Codice Civile.

 Collegio dei Revisori

Articolo 19

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

   Avanzi di gestione

Articolo 20

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 Scioglimento

Articolo 21

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 Controversi

Articolo 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominare dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Legge Applicabile

Articolo 23

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed a quant’altro dettato del D. Lgs. N. 460/1997

 

Approvato all’unanimità.

  

18 aprile 2002

Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Gennaio 2010 22:07