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| Scritto da Administrator | |||||||||||
| Mercoledì 13 Gennaio 2010 21:40 | |||||||||||
Articolo 1 E’ costituita la:
Articolo 2 Essa ha sede in Via Ludovico Pepe, 4 Ostuni BR Articolo 3 L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone principalmente di: A tal fine l’associazione potrà: - pubblicizzare l’iniziativa con convegni, riunioni, dibattiti ed altre attività;
Articolo 4 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili, che diverranno di proprietà dell’Associazione; Le entrate dell’ Associazione sono costituite (eventualmente): a) dalle quote sociali; Articolo 5 L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Coordinamento il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Articolo 6 I soci di dividono in: Fondatori, Onorari e Ordinari. Sono soci fondatori le persone , enti e società che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono soci onorari: a) le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della imprenditorialità finalizzata all’occupazione giovanile, nel sociale ed in qualsiasi altro campo; Sono soci ordinari le persone, enti e società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno (eventualmente) all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Articolo 7 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
Articolo 8 Sono organi dell’Associazione: L’assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori, il Coordinamento.
Articolo 9 L’Associazione è amministrata da un Coordinamento composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque.
Articolo 10 Il Coordinamento nomina nel proprio seno un Coordinatore, e un Segretario. Articolo 11 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Articolo 12 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure a) compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati Articolo 13 Il Coordinatore, ed in sua assenza il Coordinamento, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 14 L’assemblea è composta da tutti i soci ed è un organo sovrano dell’Associazione.
Articolo 15 L’assemblea delibera : - sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
Articolo 16 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Articolo 17 L’assemblea è presieduta dal Coordinatore, in mancanza da uno dei membri del Coordinamento.
Articolo 18 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 Codice Civile.
Articolo 19 La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 20 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 21 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Articolo 22 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominare dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Articolo 23 Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed a quant’altro dettato del D. Lgs. N. 460/1997
Approvato all’unanimità.
18 aprile 2002 |
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| Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Gennaio 2010 22:07 |


